venerdì 27 febbraio 2009

La motivazione,dal mio punto di vista,della non possibilita' di estradizione passiva se da questa deriva pericolo di morte

Premesso che i seguenti articoli della Costituzione cosi’ recitano:
Art. 2 “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”
Art. 3, primo comma “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”
Art. 10, primo comma “L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.” (Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’ uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 Novembre 1950, Titolo 1, art. 2 “Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge.”)
Art. 27. terzo e quarto comma, “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.” “Non è ammessa la pena di morte.”
Il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili dell’ uomo ( art. 2) e l’ affermazione della loro uguaglianza di fronte alla legge ( art. 3) può essere estesa anche al cittadino straniero, conformandosi l’ ordinamento giuridico italiano alle norme del diritto internazionale ( art. 10, comma 1°) e stabilendo secondo l’ art. 10, comma 3° della Costituzione, il diritto d’ asilo per “lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana”. Ne consegue l’ impegno della Repubblica Italiana a difendere e a riconoscere il diritto alla vita dell’ uomo come un principio universale. Sarebbe pertanto anticostituzionale, che lo Stato Italiano permettesse l’ esecuzione di una pena capitale, che in alcun modo e per alcun reato potrebbero essere inflitta su territorio Italiano, salvo revisione della stessa Carta Costituzionale. Si creerebbe, infatti una disparità tra l’ effettiva legge vigente in territorio italiano e quanto invece, gli organi dello stato concorrerebbero nell’ avvallare. Per questo non è ammessa l’ estradizione passiva di una persona se da questa deriva il pericolo di morte.

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